Art. 12

Imposte indirette

In vigore dal 20 ago 1991 al 31 dic 2026
1. All' della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: " g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico... 1%". 2. Allo stesso articolo, dopo la nota VI), è aggiunta la seguente: "VII) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, contemplati alle lettere a), n. 4, c) e d), n. 1, si applicano le imposte ivi rispettivamente previste.". 3. Gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell' della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, scontano l'imposta ipotecaria di trascrizione e l'imposta catastale in misura fissa.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-07-23;240#art-12

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