Art. 12
12 / 13Imposte indirette
In vigore dal 1 gen 2027
1. All' della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
" g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico... 1%".
2. Allo stesso articolo, dopo la nota VI), è aggiunta la seguente:
"VII) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, contemplati alle lettere a), n. 4, c) e d), n. 1, si applicano le imposte ivi rispettivamente previste.".
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGSOTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-07-23;240#art-12