Art. 4

Pubblicità

In vigore dal 20 ago 1991
1. Devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione o dal deposito nel registro delle imprese, a cura degli amministratori: a) gli atti e le indicazioni di cui agli , lettere a) e b), e 11 del regolamento CEE n. 2137/85; b) gli atti e le indicazioni di cui all', lettera c), del regolamento CEE n. 2137/85, in forma di estratto recante la menzione del deposito o dell'iscrizione nel registro delle imprese. 2. Gli effetti della pubblicazione sono regolati dall'articolo 2457- ter del codice civile. 3. Le indicazioni di cui all' del regolamento CEE n. 2137/85 devono essere trasmesse, a cura degli amministratori del GEIE, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di esse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Se gli amministratori non provvedono secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, ciascun membro può provvedervi a spese del GEIE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-07-23;240#art-4

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