Art. 6
Esclusione di diritto
In vigore dal 20 ago 1991
1. È escluso di diritto il membro del GEIE che sia dichiarato fallito, ovvero ammesso alla procedura di concordato preventivo o assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-07-23;240#art-6