Art. 3
Iscrizione e deposito
In vigore dal 20 ago 1991
1. L'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni relativi al GEIE, prescritti dagli del regolamento CEE n. 2137/85, devono essere effettuati a cura degli amministratori, nel termine di trenta giorni, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione il GEIE ha sede. Se gli amministratori non provvedono, ciascun membro può provvedervi a spese del GEIE.
2. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito a norma degli del regolamento CEE n. 2137/85 deve essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.
3. Fino all'attuazione del registro delle imprese, l'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni di cui al comma 1 si effettuano secondo le disposizioni degli articoli 100 e 101 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-07-23;240#art-3