Art. 7

Scritture contabili

In vigore dal 20 ago 1991
1. Il GEIE deve tenere i libri e le altre scritture contabili a norma degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta. 2. Gli amministratori del GEIE redigono lo stato patrimoniale e il conto economico, li sottopongono alla approvazione dei membri e provvedono al loro deposito entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-07-23;240#art-7

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