Capo II

Art. 17

In vigore dal 2 mag 1991
1. L'art. 2435 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio). - Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Società per azioni e a responsabilità limitata.". (IV Direttiva, articoli 47-50).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-17

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