Capo II

Art. 16

In vigore dal 2 mag 1991
1. L'art. 2432 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2432 (Partecipazione agli utili). - Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-16

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