Capo II
Art. 14
In vigore dal 2 mag 1991
1. L'art. 2430 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2430 (Riserva legale). - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-14