Capo II

Art. 15

In vigore dal 2 mag 1991
1. L'art. 2431 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2431 (Sovraprezzo delle azioni). - Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-15

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