Capo II

Art. 20

In vigore dal 2 mag 1991
1. L'art. 2491 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2491 (Bilancio). - Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2431, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis. Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea. Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-20

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