Capo II
Art. 20
In vigore dal 2 mag 1991
1. L'art. 2491 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2491 (Bilancio). - Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2431, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis.
Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-20