Capo II

Art. 21

In vigore dal 2 mag 1991
1. Il primo comma dell'art. 2403 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-21

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