Capo III

Art. 26

Imprese controllate

In vigore dal 1 feb 2022
1. Agli effetti dell' sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile. 2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate: a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. 3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi. 3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese. 3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che le presenti modifiche "si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-26

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