Capo II

Art. 22

In vigore dal 2 mag 1991
1. Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente: "Nelle società con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del codice civile per la valutazione del patrimonio sociale sono attribuite a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dal successivo . La società di revisione provvede, altresì, alla certificazione del bilancio ai sensi del successivo , nonché alla certificazione del bilancio consolidato, se sussiste l'obbligo della sua redazione. Restano ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle indi- cate nell'art. 2426, n. 5, dello stesso codice.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-22

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