Capo III
Art. 30
Data di riferimento del bilancio consolidato
In vigore dal 2 mag 1991
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante.
2. La data di riferimento del bilancio consolidata può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.
3. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.
(VII Direttiva, ).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-30