Capo III

Art. 34

Uniformità dei criteri di valutazione

In vigore dal 1 gen 2016
1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi. 2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi.... 2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purchè tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa. (VII Direttiva, ), 3).

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-34

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