Capo III
Art. 36
Partecipazioni non consolidate
In vigore dal 1 gen 2016
1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426 del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.
2. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell', può non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 32.
(VII Direttiva, ).
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-36