Capo III

Art. 41

Revisione legale del bilancio consolidato.

In vigore dal 7 apr 2010
1. Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale. 2. La revisione legale del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato. 3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio. 4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione. (VII Direttiva, ).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-41

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