Capo III
Art. 41
Revisione legale del bilancio consolidato.
In vigore dal 7 apr 2010
1. Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale.
2. La revisione legale del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato.
3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio.
4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.
(VII Direttiva, ).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-41