Capo IV
Art. 46
Bilancio consolidato
In vigore dal 2 mag 1991
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al bilancio consolidato del terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per i cinque esercizi successivi alla prima applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al bilancio consolidato, i limiti quantitativi indicati nel comma 1 dell' sono raddoppiati.
3. Per i primi tre esercizi successivi alla prima applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al bilancio consolidato, le società non quotate in borsa che non intendano avvalersi della facoltà accordata dall'art. 2429, comma 4, del codice civile come sostituito dall' del presente decreto, sono esonerate dall'osservare le disposizioni dettate dall', commi 5 e 6.
4. Nello stesso periodo, il bilancio consolidato con la relazione sulla gestione dovrà essere comunicato per il controllo entro cinque mesi dalla data di riferimento del bilancio consolidato e entro sei mesi da tale data ne andrà eseguito il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese nei modi preveduti dall', commi 1 e 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim,
Ministro delle partecipazioni
statali
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
CARLI, Ministro del tesoro
FORMICA, Ministro delle finanze
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-46