Capo III
Art. 42
Pubblicazione del bilancio consolidato
In vigore dal 1 gen 2016
1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all', commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139.
Si applica il secondo comma dell'art. 2534 del codice civile.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-42