Capo III
Art. 32
Struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati
In vigore dal 1 gen 2016
1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell', dandone motivazione nella nota integrativa.
2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.
3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi".
4. La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".
(VII Direttiva, ).
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127#art-32