Capo VII
Art. 41
Norme per gli esecutori aggregati
In vigore dal 29 mar 1991
1. I posti che risulteranno disponibili nell'organizzazione strumentale delle tre parti della banda musicale della Guardia di finanza, dopo l'inquadramento di cui al presente capo, saranno conferiti mediante concorso, per titoli ed esami, riservato ai militari della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestano servizio nel complesso musicale in qualità di aggregati.
2. Per il concorso di cui al comma 1, da bandire con decreto ministeriale, si applicano le norme di cui agli del presente decreto.
3. I militari risultati vincitori sono inquadrati nella banda con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data del provvedimento di nomina a vincitore del concorso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-41