Capo VI
Art. 36
Trattamento economico del maestro vice direttore e degli esecutori
In vigore dal 29 mar 1991
Trattamento economico
del maestro vice direttore e degli esecutori
1. Il maestro vice direttore, dopo quattro anni e sei mesi nel grado di capitano è inquadrato, ai soli fini economici, nell'ottavo livello.
2. Ai militari appartenenti al ruolo degli esecutori è corrisposto il trattamento economico di cui alla tabella I.
3. Nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore e dei sottufficiali della banda musicale della Guardia di finanza non si applica il disposto di cui al comma 7 dell' del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-36