Capo V

Art. 34

Progressione di carriera per i sottufficiali

In vigore dal 29 mar 1991
1. La progressione di carriera dei sottufficiali musicanti e del sottufficiale archivista della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di avanzamento per i sottufficiali, con le gradualità indicate nella tabella F.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-34

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