Capo VI

Art. 37

Divieto di perequazione

In vigore dal 29 mar 1991
1. Il disposto di cui al comma 7 dell' del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, non si applica tra il personale della Guardia di finanza e quello della banda musicale, nè tra gli appartenenti alla stessa banda musicale.
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