Capo VII

Art. 38

Nuovo inquadramento per il personale

In vigore dal 29 mar 1991
1. Il personale della banda musicale della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi gli esecutori aggregati, è reinquadrato ai sensi del presente decreto con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla stessa data. 2. Il nuovo inquadramento degli esecutori avviene in relazione allo strumento suonato, con i criteri di cui alla tabella L annessa al presente decreto, conservando, ai fini della progressione di carriera di cui alla tabella F, l'anzianità di servizio maturata alla data indicata nel comma 1. 3. Il maestro direttore, all'atto del nuovo inquadramento, conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella G, l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata. 4. Qualora l'attuazione delle norme di cui al presente articolo comporti l'attribuzione di qualifica o carica non rivestita all'atto del nuovo inquadramento, si procede alla valutazione con le modalità di cui al capo quinto ed alla conseguente promozione.
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