Capo III

Art. 18

Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso ad esecutore

In vigore dal 5 apr 2000
1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento dei sottufficiali esecutori è nominata con determinazione del Comandante Generale ed è composta da: a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente; b) un professore di conservatorio di Stato diplomato nello strumento in cui è bandito il concorso o strumento affine come da tabella H, membro; c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro; d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto. 2. La stessa commissione provvede, altresì, alla valutazione dei titoli a norma dell'.

Note all'articolo

  • La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-18

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