Capo III
Art. 15
Corsi di istruzione
In vigore dal 5 apr 2000
1. Le modalità di svolgimento dei corsi previsti dagli , ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale.
2. Relativamente ai corsi previsti dagli , i vincitori vengono posti a disposizione del Comandante del battaglione allievi dell'Accademia, il quale, sulla base di un programma di massima stabilito dal Comando Generale, provvede al relativo addestramento, disponendo di volta in volta la partecipazione alle lezioni ritenute necessarie, indipendentemente dal corso presso il quale si svolgono.
3. Al termine dei corsi, sul conto dei partecipanti viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici.
Note all'articolo
- La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-15