Capo III
Art. 10
Reclutamento del personale
In vigore dal 5 apr 2000
1. Il reclutamento del personale della banda musicale ha luogo mediante concorsi indetti con decreto ministeriale nel quale sono anche stabiliti i programmi e le norme per lo svolgimento dei concorsi stessi.
2. Nel decreto è altresì determinata la composizione delle commissioni per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, per la visita medica di primo accertamento e di revisione, nonché di quella per l'accertamento psico-attitudinale.
3. Il numero dei posti da ricoprire è fissato in relazione alle prevedibili vacanze organiche, negli incarichi e nelle parti, alla data in cui gli aspiranti vi saranno iscritti con il grado iniziale.
4. Il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, approva la graduatoria finale e dichiara i vincitori dei concorsi.
Note all'articolo
- La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-10