Capo III
Art. 22
Concorso per la nomina ad esecutore e ad archivista
In vigore dal 5 apr 2000
1. I candidati al concorso di cui all' devono sostenere le seguenti prove:
a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre, di uno o più brani come specificato dal bando di concorso e di un brano a scelta con l'eventuale strumento d'obbligo;
b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento e con l'eventuale strumento d'obbligo, di brani musicali scelti dalla commissione;
c) esecuzione di uno o più brani, a scelta della commissione, nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo;
d) i concorrenti delle prime parti A e B dovranno inoltre dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro semplice brano musicale scelto dalla commissione;
2. I candidati al concorso di cui all' devono sostenere le seguenti prove:
a) armonizzazione a quattro voci di un canto dato, scelto dalla commissione, da svolgere in un tempo massimo di quattro ore;
b) correzione degli errori in un brano in partitura per grande banda, predisposti dalla commissione, da svolgere in un tempo massimo di 1 ora;
c) saggio di copiatura con bella grafia di un brano musicale e conoscenza delle tecniche di catalogazione e di organizzazione di una biblioteca musicale.
3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame, espresso in cinquantesimi, è dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.
4. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.
5. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame e dal punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
Note all'articolo
- La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-22