Capo III

Art. 23

Valutazione dei titoli

In vigore dal 5 apr 2000
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella tabella D annessa al presente decreto.

Note all'articolo

  • La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-23

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