Capo III
Art. 23
Valutazione dei titoli
In vigore dal 5 apr 2000
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella tabella D annessa al presente decreto.
Note all'articolo
- La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-23