Capo IV

Art. 28

Inidoneità tecnica per gli esecutori

In vigore dal 16 dic 2004
1. Il sottufficiale esecutore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta del maestro direttore è sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'. In tal caso, il maestro direttore di banda è sostituito da un ufficiale maestro direttore di banda militare. 2. Se la commissione giudica l'esecutore non più idoneo per la parte di appartenenza, ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un esecutore dello stesso strumento. 3. L'esecutore di cui al comma 2 conserva la qualifica o la carica eventualmente posseduta. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 12 OTTOBRE 2004, N. 287.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-28

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