Capo VIII
Art. 44
Impiego temporaneo
In vigore dal 29 mar 1991
1. Ad ogni esecutore può essere richiesto, in caso di necessità, di espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine, ai sensi della tabella H, a quello di cui è titolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-44