Capo VIII
Art. 46
Rinvio
In vigore dal 29 mar 1991
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano al personale della banda musicale, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-46