Art. 46 · Rinvio
Capo VIII

Art. 46

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Rinvio

In vigore dal 29 mar 1991
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano al personale della banda musicale, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-46