Art. 21
In vigore dal 7 feb 1991
1. L'art. 2457-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2457-bis (Pubblicazione nel Bollettino delle società per azioni e a responsabilità limitata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana). - Gli amministratori e, se la società è in liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l'una o l'altra pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel registro delle imprese, salvo che sia previsto un termine diverso.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-21