Art. 22

In vigore dal 7 feb 1991
1. L'art. 2538 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2538 (Fusione e scissione). - La fusione e la scissione di società cooperative sono regolate dalle disposizioni degli articoli dal 2501 al 2504-decies.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-22

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