Art. 24
In vigore dal 7 feb 1991
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:
" (Proposte di aumento di capitale). - Nelle società con azioni quotate in borsa le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione devono essere comunicate alla società incaricata della revisione, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori di cui al sesto comma dell'art. 2441 del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle.
Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta la società di revisione esprime per iscritto il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, sottoscrivendolo a norma del secondo comma del precedente .
In caso di aumento del capitale mediante conferimenti in natura, i compiti attribuiti ai sindaci dall'art. 2440 del codice civile sono svolti dalla società di revisione.
La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato. I soci possono prenderne visione. I documenti predetti debbono essere allegati agli altri documenti richiesti ai fini dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-24