Art. 25

In vigore dal 7 feb 1991
1. Le operazioni di fusione o di scissione in corso restano regolate dalle norme anteriori. 2. Per operazioni di fusione o di scissione in corso si intendono quelle per le quali, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sia intervenuta deliberazione di approvazione della proposta da parte dell'assemblea di almeno una tra le società interessate all'operazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-25

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