Art. 4

In vigore dal 7 feb 1991
1. Dopo l'art. 2501-bis del codice civile è inserito il seguente: "Art. 2501-ter (Situazione patrimoniale). - Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-4

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