Art. 9
In vigore dal 7 feb 1991
1. Dopo l'art. 2502 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 2502-bis (Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione). - La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-sexies, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-sexies; il deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI e VII.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-9