Art. 13
In vigore dal 7 feb 1991
1. Dopo l'art. 2504 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 2504-bis (Effetti della fusione). - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-13