Art. 14
In vigore dal 7 feb 1991
1. Dopo l'art. 2504-bis del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o quote). - La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-14