Art. 17
In vigore dal 7 feb 1991
1. Dopo l'art. 2504-quinquies del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 2504-sexies (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale ). - Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana disposta dagli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 si applicano per la disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art.
2457-ter.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-17