Art. 19
In vigore dal 7 feb 1991
1. Il secondo comma dell'art. 2369-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
"In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'art. 2369, per quelle concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione e di scissione è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-19