Art. 8

In vigore dal 7 feb 1991
1. L'art. 2502 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2502 (Deliberazione di fusione). - La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-8

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