Art. 2
In vigore dal 7 feb 1991
1. Dopo il primo comma dell'art. 2501 del codice civile è inserito il seguente:
"La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali nè a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-2