Art. 21

Art. 21

21 / 26
In vigore dal 7 feb 1991
1. L'art. 2457-bis del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2457-bis (Pubblicazione nel Bollettino delle società per azioni e a responsabilità limitata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana). - Gli amministratori e, se la società è in liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l'una o l'altra pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel registro delle imprese, salvo che sia previsto un termine diverso.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-21