Art. 12

In vigore dal 2 nov 1948
È fatto obbligo a tutte le allieve dei corsi normali dell'Accademia nazionale di danza di frequentare scuole medie inferiori o superiori. Le giovanette che già frequentano scuole pubbliche o pareggiate, o che studiano privatamente possono ottenere l'iscrizione ad anni successivi al 1° a seconda degli anni di scuola media già superati. Presso tali scuole esse saranno esentate dalla frequenza dei corsi di educazione fisica e dai relativi esami. Presso l'Accademia nazionale di danza, vengono impartite lezioni delle seguenti materie artistiche e culturali: Corso normale (otto anni). Inferiore (3 anni) tecnica della danza. Medio (3 anni): tecnica della danza; composizione della danza; solfeggio; storia dell'arte, 5° e 6° anno; storia della musica, 5° e 6° anno. Superiore (2 anni): tecnica della danza; composizione della danza; teoria della danza; storia dell'arte; storia della musica; solfeggio. Corso di perfezionamento (tre anni). Tecnica della danza. Composizione della danza. Teoria della danza. Storia dell'arte. Storia della musica. Storia della danza e del costume. Pianoforte (facoltativo).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-12

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