Art. 16
In vigore dal 2 nov 1948
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, potranno essere pareggiate all'Accademia nazionale di danza le scuole di danza che si conformeranno sostanzialmente, per l'insegnamento delle varie discipline, per la durata dei corsi e per l'ordinamento interno, a quanto è prescritto per l'Accademia nazionale di danza.
I diplomi e gli attestati rilasciati da tali scuole saranno parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza.
Un'apposita Commissione ministeriale, composta di tre membri, uno dei quali scelto tra il personale artistico dell'Accademia nazionale di danza, procederà all'accertamento dei requisiti voluti per il pareggiamento e delle condizioni degli istituti.
Assisterà la Commissione un funzionario amministrativo addetto ai servizi della Direzione generale delle antichità e belle arti.
Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un commissario di nomina ministeriale.
Le spese di viaggio e le indennità per i commissari e per il funzionario amministrativo di cui ai comma precedenti, determinate in base alle disposizioni vigenti per il similare personale che si reca presso gli istituti musicali pareggiati, graveranno a carico dell'ente che provvede al mantenimento della scuola.
Storico versioni
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